| Articolo 290 |
bis Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci |
| Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
Articolo cosi' modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
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