| Articolo 292 |
bis Circostanza aggravante |
| Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) , e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) e' aumentata, se il fatto e' commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.
Articolo aggiunto dalla L. 23 marzo 1956, n. 167.
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