| Articolo 30 |
Interdizione da una professione o da un'arte |
| L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita' e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetta.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
|
|