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Articolo 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se la istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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