| Articolo 302 |
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo |
| Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se la istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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