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Articolo 32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potesta' dei genitori (1) . Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (1) . Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita' e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine cosi' modificato dell'art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.
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