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Articolo 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorita'
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorita' o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorita' o ai doveri predetti, e' punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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