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Articolo 35 bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni, ne' superiore a due anni . Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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