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Articolo 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice. La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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