| Articolo 361 |
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale |
| Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena e' della reclusione fino a un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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