| Articolo 37 |
Pene accessorie temporanee: durata |
| Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
|
|