| Articolo 377 |
Subornazione |
| Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla meta' ai due terzi (1) .
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
(1)Comma cosi' sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
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