| Articolo 378 |
Favoreggiamento personale |
| Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
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