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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia > Art. 380
 
 
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Articolo 380 Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione. La pena e' aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte (1) o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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