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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia > Art. 386
 
 
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Articolo 386 Procurata evasione
Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte (1) o all'ergastolo. La pena e' aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente. La pena e' diminuita: 1) se il colpevole e' prossimo congiunto; 2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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