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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia > Art. 393
 
 
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Articolo 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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