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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia > Art. 399
 
 
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Articolo 399 Duellante estraneo al fatto
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il duello, e si batte in vece di chi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte del capoverso dell'articolo 396 sono aumentate. Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo primo assente.
Stampa Duellante estraneo al fatto - Art. 399 Codice penale Stampa
Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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