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Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico
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Art. 417
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Articolo 417
Misura di sicurezza
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti e' sempre ordinata una misura di sicurezza (1). (1) Articolo cosi' modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia
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Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato
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Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
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Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
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Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti
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Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico
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Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica
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Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica
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Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
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Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume
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Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe
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