Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.