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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico > Art. 418
 
 
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Articolo 418 Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni. La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Stampa Assistenza agli associati - Art. 418 Codice penale Stampa
Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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