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Articolo 42 Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva
Nessuno puo' essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'. Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
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