Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con la morte (1).
Se e' cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.