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Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica
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Art. 438
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Articolo 438
Epidemia
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica la pena di morte (1) . (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia
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Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato
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Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
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Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
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Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti
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Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico
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Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica
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Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica
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Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
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Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume
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Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe
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