| Articolo 440 |
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari |
| Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
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