| Articolo 452 |
Delitti colposi contro la salute pubblica |
| Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (1);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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