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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica > Art. 472
 
 
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Articolo 472 Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di "pesi" e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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