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Articolo 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
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