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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio > Art. 504
 
 
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Articolo 504 Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1). (1) Con sentenza n. 165 del 13 giugno 1983 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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