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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio > Art. 507
 
 
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Articolo 507 Boicottaggio
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (1). (1) Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo per la parte relativa all'ipotesi della propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali ne' raggiunga un grado tale di intensita' e di efficacia da risultare veramente notevole.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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