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Articolo 519 Della violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole; 4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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