| Articolo 524 |
Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio |
| Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'infermita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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