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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume > Art. 527
 
 
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Articolo 527 Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila.
Stampa Atti osceni - Art. 527 Codice penale Stampa
Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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