| Articolo 530 |
Corruzione di minorenni |
| Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
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