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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume > Art. 540
 
 
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Articolo 540 Rapporto di parentela
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione illegittima e' equiparata alla filiazione legittima. Il rapporto di filiazione illegittima e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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