| Articolo 541 |
Pene accessorie ed altri effetti penali |
| La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potesta' dei genitori o della autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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