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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume > Art. 542
 
 
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Articolo 542 Querela dell'offeso
I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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