| Articolo 57 |
bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica |
| Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo cosi' modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
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