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Articolo 58 bis Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. L'articolo comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127. Se il reato commesso col mezzo della stampa e' punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza o richiesta. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso. Non si puo' procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se e' necessaria un'autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o condizioni personali dell'autore della pubblicazione. Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
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