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Articolo 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) alla pena di morte (1) e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2) alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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