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Articolo 72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attivita' lavorativa. Articolo cosi' modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
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