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Articolo 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo (1) . Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero. (1 )La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo.
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