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Articolo 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
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Titolo I: Delle contravvenzioni di polizia | Titolo II: Delle contravvenzioni concernenti l'attivitÀ sociale della pubblica amministrazione |

   
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