| Articolo 734 |
bis Divulgazione delle generalitā o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
| Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autoritā, č punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalitā o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, č punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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