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  Legge on Line > Codice penale > Libro 3 > Titolo II: Delle contravvenzioni concernenti l'attivitĀ sociale della pubblica amministrazione > Art. 734
 
 
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Articolo 734 bis Divulgazione delle generalitā o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autoritā, č punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalitā o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, č punito con l'arresto da tre a sei mesi. Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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Titolo I: Delle contravvenzioni di polizia | Titolo II: Delle contravvenzioni concernenti l'attivitĀ sociale della pubblica amministrazione |

   
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