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Articolo 99 Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, puo' essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena puo' essere aumentata fino ad un terzo: 1) se il nuovo reato e' della stessa indole; 2) se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena puo' essere fino alla meta'. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, puo' essere fino alla meta' e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.
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