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Codice penale Libro 3: Delle contravvenzioni in particolare
Titolo II: Delle contravvenzioni concernenti l'attivitÀ sociale della pubblica amministrazione
Stampa Delle contravvenzioni concernenti l'attivitÀ sociale della pubblica amministrazione - Codice penale - Libro 3 Titolo II Stampa

Capo II :

Art. 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

Art. 732 Omesso avviamento dei minori a lavoro
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734 bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi. Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 734 bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi. Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.



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