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Codice penale Libro 1: Dei reati in generale
Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato
Stampa Del reo e della persona offesa dal reato - Codice penale - Libro 1 Titolo IV Stampa

Capo I : Della imputabilita'

Art. 85 Capacita' d'intendere e di volere
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacita' di intendere e di volere.

Art. 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacita'.

Art. 87 Stato preordinato d'incapacita' d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88 Vizio totale di mente
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere o di volere.

Art. 89 Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.

Art. 90 Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.

Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' di intendere o di volere, la pena e' diminuita.

Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita'. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

Art. 93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94 Ubriachezza abituale
Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata. Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96 Sordomutismo
Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita' la capacita' d'intendere o di volere. Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.

Art. 97 Minore degli anni quattordici
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 Minore degli anni diciotto
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale.


Capo II : Della recidiva, della abitualita' e professionalita' nel reato e della tendenza a delinquere

Art. 99 Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, puo' essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena puo' essere aumentata fino ad un terzo: 1) se il nuovo reato e' della stessa indole; 2) se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena puo' essere fino alla meta'. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, puo' essere fino alla meta' e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 100 Articolo abrogato dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 101 Reati della stessa indole
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102 Abitualita' presunta dalla legge
E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103 Abitualita' ritenuta dal giudice
Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104 Abitualita' nelle contravvenzioni
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105 Professionalita' nel reato
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena
Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato si applicano anche se, per i vari reati, e' pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108 Tendenza a delinquere
E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli artt. 88 e 89.

Art. 109 Effetti della dichiarazione di abitualita', professionalita' o tendenza a delinquere
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna. La dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.


Capo III : Del concorso di persone nel reato

Art. 110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' (1) . Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2). (1) L'originario unico comma e' stato cosi' modificato dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Art. 112 Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (1). La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (2). Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi (3). Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile. (1) Numero cosi' sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. (2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. (3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 114 Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) . (1) Comma cosi' modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Art. 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo' applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Articolo cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.


Capo IV : Della persona offesa dal reato

Art. 120 Diritto di querela
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di querela e' esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.

Art. 122 Querela di uno fra piu' offesi
Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126 Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
Salvo quanto e' disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta del Ministro della giustizia. Articolo cosi' modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 128 Termine per la richiesta di procedimento
Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129 Irrevocabilita' ed estensione della richiesta
La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130 Istanza della persona offesa
Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131 Reato complesso. Procedibilita' di ufficio
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.



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