Capo I : Della estinzione del reato
Art. 150 Morte del reo prima della condanna
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art. 151 Amnistia
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1) .
Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Art. 152 Remissione della querela
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione e' processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Art. 153 Esercizio del diritto di remissione. Incapace
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal loro legale rappresentante.
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volonta' contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e' stata proposta la querela.
Art. 154 Piu' querelanti: remissione di uno solo
Se la querela e' stata proposta da piu' persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se tra piu' persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
Art. 155 Accettazione della remissione
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.
Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e' esercitata da un curatore speciale.
Art. 156 Estinzione del diritto di remissione
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.
Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda (1) .
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
N.B.: La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede che l'imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
(1) Numero cosi' modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e' verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge (1).
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.
Articolo modificato dall'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320.
(1)Comma cosi' modificato dall'art. 15, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 160 Interruzione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta'.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.
Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.
Art. 162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
La domanda puo' essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
La domanda puo' essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 163 Sospensione condizionale della pena
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se la condanna e' per contravvenzione.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 164 Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 (1).
Articolo cosi' sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma di questo articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.
Art. 165 Obblighi del condannato
La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio' sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Articolo cosi' sostituto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 166 Effetti della sospensione
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 167 Estinzione del reato
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).
(1)Comma cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 168 Revoca della sospensione
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravita' del reato, puo' revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
Articolo cosi' sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art. 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire tre milioni (1) , anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta (2) .
La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso il beneficio.
(1) Importo ora stabilito dall'art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nel testo modificato dall'art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilita' del beneficio.
Art. 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o
circostanza aggravante di un altro reato
Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
Capo II : Della estinzione della pena
Art. 171 Morte del reo dopo la condanna
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Art. 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente alla esecuzione gia' iniziata della pena.
Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e' verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Art. 173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e' inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.
Art. 174 Indulto e grazia
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di piu' reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.
Art. 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (1).
La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie (2).
Articolo sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma ( nel testo sostituito dalla L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n. 304, ha dichiarato l'illegittimita' del comma nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.
(2) Comma e' stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 176 Liberazione condizionale
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.
Art. 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in liberta' condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale (1) .
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
Articolo cosi' modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 4 giugno 1997, n. 161, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, ultimo periodo, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.
Art. 178 Riabilitazione
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 179 Condizioni per la riabilitazione
La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine e' di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine e', parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.
Art. 180 Revoca della sentenza di riabilitazione
La sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena piu' grave.
Art. 181 Riabilitazione nel caso di condanna all'estero
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.
Capo III : Disposizioni comuni
Art. 182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Art. 183 Concorso di cause estintive
Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e' intervenuta successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se piu' cause intervengono contemporaneamente, la causa piu' favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa piu' favorevole, si applica il capoverso precedente.
Art. 184 Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, e' eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente e' ridotta alla meta'; ed e' estinta, se il condannato e' stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puo' essere ridotto fino a tre mesi.
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