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Codice penale Libro 1: Dei reati in generale
Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Stampa Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena - Codice penale - Libro 1 Titolo V Stampa

Capo I : Della modificazione e applicazione della pena

Art. 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita' del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita' del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita' del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 134 Computo delle pene
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di lira.

Art. 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 136 Modalita' di conversione di pene pecuniarie
Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge. Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1979, n. 131, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 137 Custodia cautelare
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria. La custodia cautelare e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Art. 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero
Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 139 Computo delle pene accessorie
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 140 Articolo abrogato dall'art. 217 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.


Capo II : Della esecuzione della pena

Art. 141 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 142 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 143 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 144 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.

Art. 146 Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 1) se deve aver luogo contro donna incinta; 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286 bis, comma 1, del codice di procedura penale (1) . Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi. (1) Numero aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

Art. 147 Rinvio facoltativo della esecuzione della pena
L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1) se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. Nel caso indicato nel n. 1, la esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel n. 3, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Art. 148 Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario. Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermita' psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della liberta' personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; ha dichiarato altresi' l'illegittimita' nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 149 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.



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