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Articolo 113 Pronuncia secondo diritto
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'. Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede lire due milioni (1). (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 21, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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Titolo I: Degli organi giudiziari | Titolo II: Del pubblico ministero | Titolo III: Delle parti e dei difensori | Titolo IV: Dell'esercizio dell'azione | Titolo V: Dei poteri del giudice | Titolo VI: Degli atti processuali |

   
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