| Articolo 12 |
Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni |
| Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso (1).
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
(1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
|
|