| Articolo 125 |
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte |
| Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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