| Articolo 136 |
Comunicazioni |
| Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario (1).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59.
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